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25 Luglio 2016Corso – Programmatori di sistemi di controllo con l’uso di PLC: corso base
2 Agosto 2016Dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8 del nuovo Regolamento
All’attenzione dei titolari di marchi comunitari antecedenti il 22/06/2012
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento sul Marchio Comunitario del 23 marzo u.s. ha introdotto alcuni importanti cambiamenti nel sistema di registrazione e tutela dei marchi dell’Unione Europea.
Tra le varie modifiche apportate, il Regolamento ha previsto la facoltà per i titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 di rivedere il contenuto della propria registrazione indicando in maniera specifica i prodotti e/o servizi legati al proprio marchio. Tale modifica è in linea con quanto disposto dalla legislazione attuale in materia di marchi che prevede l’obbligo, in sede di deposito, di indicare in maniera puntuale i prodotti e/o servizi per i quali si richiede tutela.
Nello specifico, i titolari di marchi dell’Unione Europea depositati prima del 22 giugno 2012 che abbiano indicato l’intero titolo di una classe di Nizza, possono inviare all’Ente Comunitario una dichiarazione che definisca in maniera chiara quali siano i prodotti e/o servizi realmente legati al proprio marchio. Tale facoltà è accordata anche ai titolari di marchi internazionali che abbiano esteso la propria tutela al territorio comunitario.
La data ultima per presentare tale dichiarazione, è fissata per il 23 settembre 2016.
Si segnala che, in taluni casi, la mancata presentazione della dichiarazione può comportare un’importante restrizione dei diritti acquisiti.
Si invita pertanto l’utenza a contattare l’Ufficio Marchi, Brevetti e Normativa Tecnica di t2i scarl per maggiori informazioni:
Area Marchi, Brevetti & Normativa Tecnica
t2i s.c. a r.l.
Telefono: 0422/1742100 interno 2
E-mail: infotech@t2i.it